ATTO COSTITUTIVO
GRUPPO DI FATTO - VOLONTARIATO GENERICO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI RAVENNA
Art. 1
Costituzione
- L’anno 2015, il giorno 31 del mese di ottobre, nella sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Sezione di Ravenna, ubicata in Ravenna, via Gradenigo n. 12, i sottoscritti:
…si omettono le complete generalità dei volontari …
Tutti iscritti all’ANC, si sono riuniti in Assemblea con la volontà di costituire una organizzazione denominata “ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI RAVENNA - VOLONTARIATO”, i cui scopi e la cui disciplina sono indicati nello Statuto dell’ANC allegato, che costituisce parte integrante del presente atto. - La sede è ubicata in Ravenna, via Gradenigo 12, i contenuti e la struttura sono democratici, la durata è illimitata e non persegue fini di lucro.
Art. 2
Principi
- Il Gruppo, apolitico e democratico:
- si ispira ai principi contenuti nella Legge 266/1991 “Legge quadro sul volontariato” ed in ossequio a quanto previsto dall’art. 2 dello Statuto ANC;
- regolato dallo Statuto Organico dell’Associazione Nazionale Carabinieri – approvato con Decreto Presidenziale 25 luglio 1956 n. 1286 con le modifiche deliberate dal Consiglio Nazionale in data 27 aprile 2006 e 2 ottobre 2007 – f. n. 8/4303 in data 30 gennaio 2007 del Ministero della Difesa – Ufficio Legislativo e dal Regolamento per l’esecuzione dello Statuto.
- Non ha personalità giuridica poiché trattasi di libera manifestazione di partecipazione, solidarietà e pluralismo da parte di alcuni soci della Sezione per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale:
- nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti nazionali, regionali e locali;
- in ossequio al principio dell’associazionismo per fini che non sono vietati ai singoli dalla Legge (art. 18 della Costituzione).
Il riconoscimento giuridico potrà essere conseguito “de facto” dalla Sezione stessa in quanto espressione periferica dell’Associazione Nazionale Carabinieri già riconosciuta giuridicamente ai sensi dell’ Art. 2 del DPR 10 febbraio 2000, n. 361 con Prot. N. 33476/1471/2007 Area V URPG in data 22 maggio 2007 della Prefettura di Roma -Ufficio Territoriale del Governo – ed iscritta nel registro delle associazioni di volontariato e protezione civile del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale
- Non ha autonomia amministrativa in quanto tutte le entrate e le uscite dovranno risultare nel bilancio della Sezione.
- Si fonda sull’impegno disinteressato e gratuito, nello svolgimento delle attività e nella prestazione dei servizi in modo palese e leale, nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale, spirituale e religiosa della persona.
- è disponibile a forme di collaborazione con l’iniziativa pubblica e con le forze sociali, a offrire un servizio di pubblico interesse, conservando la propria formula organizzativa nazionale.
Art. 3
Finalità
L’Organizzazione opera nei seguenti ambiti:
- la promozione e la tutela dei diritti della persona, mediante l’assistenza prioritariamente nei confronti di portatori di handicap, anziani, emarginati, minori;
- la protezione e la valorizzazione dell’ambiente, della cultura e del patrimonio storico artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse;
- il servizio di informazione e accompagnamento dei cittadini nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- il supporto alle Polizie Locali e Forze di Polizia ed altri Enti e Amministrazioni statali per mansioni ausiliarie di regolazione del traffico e soccorso;
- la segnalazione agli Organi di Polizia di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana “osservazione e segnalazione” nonché al disagio sociale;
E’ esclusa l’attività di protezione civile
Art. 4
Impegni
Per la realizzazione delle proprie finalità, l’Organizzazione si impegna a:
- ricercare forme di finanziamento intese a conseguire le finalità dei piani di sviluppo provinciali e regionali, in conformità alla normativa vigente, attraverso la stipula di convenzioni con enti pubblici di livello locale;
- sensibilizzare l’opinione pubblica anche attraverso una documentata informazione, sul problema della solidarietà e sui valori del volontariato;
- promuovere forme di informazione, favorendo così la spontanea aggregazione e la crescita del ruolo educativo del volontariato.
Art. 5
Aderenti
Sono aderenti all’Organizzazione, in regola con l’iscrizione:
- i soci della Sezione;
- coloro che, iscritti all’ANC, ne fanno richiesta, la cui domanda di ammissione e accolta dal Comitato Esecutivo della Sezione.
Nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare, senza riserve, quanto previsto dallo Statuto ANC.
Gli aderenti cessano di appartenere all’Organizzazione per:
- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa per almeno un anno;
- decesso;
- perdita della qualità di socio della Sezione;
- indegnità deliberata dal Comitato Esecutivo sezionale;
- mancato rispetto delle norme statutarie, regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali in conformità delle norme statutarie.
In questi ultimi due casi è ammesso ricorso al Collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.
Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività medesima.
TUTTE LE PRESTAZIONI FORNITE DAGLI ADERENTI SONO A TITOLO GRATUITO
Art. 6
Diritti e obblighi degli aderenti
Gli aderenti hanno:
- diritto di:
- partecipare alle assemblee;
- votare direttamente o per Delega;
- svolgere la prestazione volontaria preventivamente concordata;
- recedere dall’appartenenza all’Organizzazione;
- l’obbligo di:
- rispettare le norme dello Statuto ANC e le delibere legalmente adottate dall’Assemblea dei soci e del Consiglio della Sezione;
- pagare la quota sociale e gli eventuali contributi nell’ammontare fissato dal Consiglio di Sezione;
- svolgere la prestazione preventivamente concordata, attenendosi in fase di impiego alle disposizioni impartite dai responsabili;
- partecipare alle eventuali attività formative propedeutiche per l’impiego nell’Organizzazione.
Art.7
Organi
Sono organi dell’Organizzazione quelli previsti dallo Statuto ANC per le Sezioni.
Art. 8
Assemblea
Costituzione, Presidente, convocazioni, deleghe, deliberazioni e compiti sono quelli previsti dallo Statuto e dal Regolamento per l’esecuzione dello Statuto ANC riguardanti le Sezioni.
Art. 9
Presidente
Il Presidente dell’Organizzazione si identifica nel Presidente della Sezione.
- Esso cessa dalla carica al termine del suo mandato quale Presidente della Sezione;i
- l Presidente rappresenta legalmente l’Organizzazione nei confronti di terzi e in Giudizio, convoca le riunioni dell’Assemblea e del Comitato e ne garantisce l’esecuzione delle deliberazioni;
- in caso di necessità e urgenza, assume i provvedimenti di competenza della Assemblea, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- in caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente della Sezione o dal delegato in materia di volontariato.
Art. 10
Segretario
Il Segretario si identifica nel Segretario della Sezione ed esplica i compiti indicati nell’art. 25 dello Statuto ANC.
Art. 11
Revisori dei conti
Quelli indicati per la Sezione previsti dall’art. 27 del Regolamento per l’esecuzione dello Statuto ANC.
Art. 12
Gratuità e durata delle cariche
- Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse durano cinque anni e possono essere confermate secondo le previste procedure;
- La cessazione della carica ha luogo per ultimato periodo, per dimissioni o per rimozione.
Art. 13
Bilanci
Le modalità per la compilazione dei bilanci preventivo e consuntivo sono indicati all’art. 34 dello Statuto ANC.
Art. 14
Quota sociale
La quota associativa a carico degli aderenti è stabilità annualmente dal Consiglio Nazionale ANC come indicato all’art. 38 dello Statuto. Essa non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
Art. 15
Risorse economiche
- Le risorse economiche per il funzionamento e lo sviluppo della propria attività dell’o. v. derivano da:
- quelle indicate all’art. 37 dello Statuto Organico ANC;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio sezionale;
- Per quanto concerne le entrate straordinarie si rimanda a quanto previsto dall’art. 41 del Regolamento per l’esecuzione dello Statuto ANC;
Art. 16
Convenzioni
Le convenzioni debbono:
- essere sottoscritte dal responsabile dell’Ente locale richiedente il Servizio e dal Presidente della Sezione;
- indicare inizio e termine, modalità di svolgimento del servizio, uniforme, tesserino di riconoscimento, copertura assicurativa, eventuale rimborso spese.
L’eventuale rimborso spese previsto in convenzione, introitato per intero dalla Sezione, deve essere commisurato alla copertura pro-quota degli oneri affrontati per l’organizzazione e/o per la copertura assicurativa. L’eventuale rimborso corrisposto ai volontari deve essere giustificato da idoneo documento attestante le spese realmente sostenute. Sono tassativamente vietati i rimborsi forfettari o ad orario. I criteri per il rimborso spese devono, comunque, essere predeterminati e fissati con apposita delibera. La convenzione ha la durata temporanea e limitata nel tempo. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede della Sezione.
La Sezione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni stipulate
Art. 17
Rapporti con l’ANC
La Presidenza Nazionale e l’Ispettore regionale dell’ANC competente per territorio possono, direttamente e tramite il coordinatore Provinciale delegato in materia di volontariato a livello di Sezione:
- verificare libri contabili e quant’altro costituisca documentazione ufficiale riguardante l’o. v.;
- richiedere l’intervento e la relazione del Collegio dei revisori dei conti;
- chiedere la convocazione d’urgenza del Consiglio di Sezione;
- partecipare senza diritto al voto, ma con facoltà di parola, all’Assemblea di Sezione ordinaria e straordinaria a alle riunioni del Consiglio di Sezione;
- accedere, previ accordi, ai locali della Sezione;
- controllare la rispondenza ai principi dell’ANC dell’attività svolta attraverso, in particolare, li convenzioni sottoscritte e gli aspetti operativi ed organizzativi.
Art. 18
Scioglimento
Lo scioglimento dell’Organizzazione è determinato dal Consiglio di Sezione quando sono venuti meno lo scopo per cui è stata istituita o la collettività delle persone.
Nel caso di scioglimento della sezione, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5, punto 4, della Legge 11/12/1991 n. 266, gli eventuali beni acquisiti dall’Organizzazione saranno devoluti ad altra Sezione ANC che abbia scopi analoghi.
Art. 19
Circoscrizione territoriale nell’attività delle o. v.
In Analogia alla Sezione nell’ambito quale è stata costituita, la o. v. esplica attività di volontariato in una circoscrizione territoriale definita.
Interventi esterni alla circoscrizione stessa debbono:
- se programmati, esserlo di concerto con le Sezioni competenti per territorio;
- per emergenze o necessità non fronteggiabili con personale del luogo, essere portate a conoscenza preventivamente agli organi ANC competenti (coordinatore provinciale e Delegato Regionale).
Art. 20
Responsabilità dell’organizzazione
La Sezione, nel cui ambito è costituita l’Organizzazione di volontariato risponderà, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
Art. 21
Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente atto costitutivo, si fa riferimento alle disposizioni della Legge n. 266/1991 ed allo Statuto e Regolamento ANC.
Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell’ordine:
…si omettono le complete generalità dei volontari …
Versione integrale: Atto Costitutivo depositato